









– ALLEGATO 2
– ALLEGATO 3
– ALLEGATO 4
– ALLEGATO 5
– ALLEGATO 6
– ALLEGATO 7
– ALLEGATO 8
– I produttori agricoli, titolari di partita i.v.a. ed in possesso di registri contabili (carico e scarico) nonchè del registro degli stampati, sono tenuti all’acquisto dei D.O.C.O. (modelli in 4 esemplari) presso cartolibrerie convenzionate.
Gli stessi devono essere preventivamente timbrati a secco prima di essere utilizzati esclusivamente nell’agro ove ricadono i vigneti e nel comune di appartenenza .
il produttore fara’ richiesta di timbratura c/o l’ufficio agricoltura esibendo fattura di acquisto.
L’incaricato del comune provvederà alla timbratura a secco per ogni singolo documento ed annoterà sul registro di protocollo la numerazione iniziale e finale dei documenti indi attribuirà il numero di protocollo sulla fattura di acquisto trattenendone fotocopia della stessa.
– I produttori agricoli non titolari di partita i.v.a. ed esenti dalla tenuta di registri contabili per un fatturato in agricoltura non superiore ad € 7.000,00 fanno espressa richiesta, previo autocertificazione su apposita modulistica, del documento di accompagnamento.
l’incaricato del comune e’ tenuto al rilascio del documento di accompagnamento preventivamente timbrato a secco nonché alla sua compilazione e convalida.[/spoiler]
I documenti d’accompagnamento che scortano il trasporto delle uve o quello di prodotti condizionati in recipienti di volume nominale superiore a 60 litri sono soggetti a convalida.
L’incaricato del comune all’atto della presentazione del D.O.C.O. deve accertare scrupolosamente che lo stesso sia compilato in ogni sua parte prima di essere convalidato;
La convalida consiste nell’annotare sul registro di protocollo il nome del proprietario del documento indi attribuire il numero di protocollo progressivo sul D.O.C.O. per ogni singolo foglio di cui lo stesso e’ composto con datario – ora di convalida e firma in calce dell’incaricato al servizio.
Copia del documento di trasporto deve essere trattenuto presso l’ufficio per eventuali controlli da parte dell’Ispettorato Centrale Repressione Frodi di Bari.
I centri di raccolta e di intermediazione delle uve locali e quelli dei paesi limitrofi che acquistano le uve nell’agro di Canosa per ottenere la vidimazione e/o la convalida dei propri documenti di accompagnamento, all’inizio della campagna vitivinicola dell’anno in corso devono esibire all’incaricato dell’ufficio agricoltura fotocopia del frontespizio del registro contabile e fotocopia della comunicazione di inizio attività inviata a mezzo raccomandata agli organi di competenza.
In riferimento al D .M. n. 768/94 art. 5 comma 3 la convalida dei documenti di accompagnamento dovrà essere effettuata a cura dell’obbligato alla compilazione , non oltre due giorni lavorativi prima della partenza del prodotto. (quindi, ad esempio, un documento compilato mercoledì 18 novembre è valido solo per trasporti che iniziano entro venerdì 20 novembre).
Qualora in sede di spedizione la quantità effettiva caricata sul mezzo di trasporto risulti maggiore o minore dell’1,5% rispetto a quella indicata nel documento, lo stesso dovrà essere annullato e dovrà essere redatto un nuovo documento con l’indicazione della quantità esatta.
In alternativa alla convalida da effettuarsi presso l’ufficio comunale dell’agricoltura, ai sensi dell’ art. 6 comma 1 del D.M. 768/94 , può essere utilizzata una apparecchiatura automatica di microfilmatura da tenersi presso la sede dello stabilimento.
Il documento così può essere memorizzato in sede nella suddetta apparecchiatura, non prima di dodici ore dall’inizio del trasporto .



